| Il contratto di inserimento (art. da 54 a 59 D.LGS. 276/2003) Il contratto di inserimento rappresenta una nuova modalità di assunzione introdotta dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Si caratterizza per la presenza di un progetto individuale, definito con il consenso del lavoratore, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Tale tipologia contrattuale sostituisce integralmente la normativa sui contratti di formazione e lavoro che resta applicabile esclusivamente per il settore pubblico e della quale recepisce gli incentivi economici e normativi. 2.1CARATTERISTICHE E OBBLIGO FORMATIVO Il contratto di inserimento deve avere, a pena di nullità, forma scritta e contenere l’indicazione precisa del progetto individuale di inserimento che, ai sensi dell’art. 6 dell’ A.I. dell’11 febbraio 2004 e del successivo Allegato Venti dell’Accordo del 20 maggio 2004 di rinnovo del CCNL del 29/01/2000, deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico. Quanto alla collocazione temporale si ritiene che la stessa, sia per la formazione teorica, ( da effettuare presso Scuole Edili sulla base del programma predisposto dal Formedil) che per l’addestramento specifico, debba essere riferita a tutta la durata del contratto, fatta salva la sola formazione in materia di prevenzione antinfortunistica che deve essere svolta nella fase iniziale del rapporto. 2.2 DATORI DI LAVORI INTERESSATI I contratti di inserimento possono essere stipulati da imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, enti pubblici economici, enti di ricerca, associazioni professionali. 2.3 SOGGETTI INTERESSATI Possono essere assunti con contratto di inserimento a) Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) Disoccupati di lunga durata fina a 32 anni; c) lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro d) lavoratori che desiderano intraprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in un’area in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile. f) persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico. 2.4 DURATA Il contratto di inserimento ha durata non inferiore a nove mesi e non superiore a 18 mesi ( elevabile a 36 per i portatori di handicap) non è rinnovabile ed è prorogabile solo nel limite della durata massima. 2.5 INCENTIVI Come per il contratto di apprendistato sono previsti incentivi Economici La categoria di inquadramento sarà quella dell’operaio comune per i contratti il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e, dell’operaio qualificato per i contratti il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello. Per i contratti finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Normativi I lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti. Contributivi Trovano applicazione gli incentivi economici previsti in materia di contratto di formazione e lavoro, escluso i giovani di 18-29 anni. 2.6 SANZIONI |
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