Statuto
ART. 1 (Costituzione)
COSTITUZIONE
E’ costituito in Salerno l’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno, o abbreviato Ente Scuola Edile Salerno. L’Ente non ha scopo di lucro ed è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali presenti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l’Associazione Provinciale Costruttori di Salerno e le Organizzazioni Sindacali Fillea-Cgil, Filca - Cisl, Feneal-Uil della provincia di Salerno.
E’ costituito in Salerno l’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno, o abbreviato Ente Scuola Edile Salerno. L’Ente non ha scopo di lucro ed è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali presenti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l’Associazione Provinciale Costruttori di Salerno e le Organizzazioni Sindacali Fillea-Cgil, Filca - Cisl, Feneal-Uil della provincia di Salerno.
ART. 2 (Scopi)
SCOPI
L’Ente ha per fini istituzionali: la promozione, l’organizzazione, l’attuazione nel proprio ambito territoriale di adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; di qualificazione, riqualificazione specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro. In particolare le attività di formazione saranno rivolte a:
a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore compresi i lavoratori extracomunitari;
b) giovani neo-diplomati e neo-laureati;
c) giovani titolari di contratto di apprendistato o formazione lavoro;
d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese;
e) manodopera femminile per facilitarne l’ingresso nel settore;
f) lavoratori in mobilità.
A tal fine l’Ente:
a) promuove attività di studio e di indagine sulle dinamiche dell’organizzazione e del mercato del lavoro edile;
b) sede di negoziazione, decisione, programmazione e promozione di operazioni di formazione professionale concernenti il settore delle costruzioni così come definiti dalla “premessa” al C.C.N.L.
c) aderisce ad associazioni, enti, consorzi che perseguano finalità coerenti con quelle dell’Ente e che non abbiano scopo di lucro;
d) sviluppa ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi fornendo inoltre consulenza e servizi alle imprese organizzando attività formative specifiche su richiesta delle stesse.
L’Ente ha per fini istituzionali: la promozione, l’organizzazione, l’attuazione nel proprio ambito territoriale di adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; di qualificazione, riqualificazione specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro. In particolare le attività di formazione saranno rivolte a:
a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore compresi i lavoratori extracomunitari;
b) giovani neo-diplomati e neo-laureati;
c) giovani titolari di contratto di apprendistato o formazione lavoro;
d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese;
e) manodopera femminile per facilitarne l’ingresso nel settore;
f) lavoratori in mobilità.
A tal fine l’Ente:
a) promuove attività di studio e di indagine sulle dinamiche dell’organizzazione e del mercato del lavoro edile;
b) sede di negoziazione, decisione, programmazione e promozione di operazioni di formazione professionale concernenti il settore delle costruzioni così come definiti dalla “premessa” al C.C.N.L.
c) aderisce ad associazioni, enti, consorzi che perseguano finalità coerenti con quelle dell’Ente e che non abbiano scopo di lucro;
d) sviluppa ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi fornendo inoltre consulenza e servizi alle imprese organizzando attività formative specifiche su richiesta delle stesse.
ART. 3 (Partecipazione al sistema formativo edile)
PARTECIPAZIONE AL SISTEMA FORMATIVO EDILE
L’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal Formedil Nazionale e dalle sue articolazioni regionali secondo quanto previsto di contratti ed accordi collettivi di cui all’art. 1 del presente statuto.
L’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal Formedil Nazionale e dalle sue articolazioni regionali secondo quanto previsto di contratti ed accordi collettivi di cui all’art. 1 del presente statuto.
ART. 4 (Sede, giurisdizione e durata)
SEDE, GIURISDIZIONE E DURATA
L’Ente scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno ha sede in Salerno.
La durata dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è indeterminata nel tempo;
L’Ente scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno ha sede in Salerno.
La durata dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è indeterminata nel tempo;
ART. 5 (Rappresentanza legale)
RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La rappresentanza legale dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
ART. 6 (Mezzi finanziari-entrate)
MEZZI FINANZIARI-ENTRATE
L’entrate dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno sono costituite:
a) dai proventi del “Fondo Ente Scuola” di cui al contratto integrativo provinciale di lavoro;
b) dagli interessi attivi sui proventi medesimi;
c) dagli interessi di mora per ritardi nei versamenti al fondo anzidetto, nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
d) dai finanziamenti e dalle sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e privati;
dalle somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente.
L’entrate dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno sono costituite:
a) dai proventi del “Fondo Ente Scuola” di cui al contratto integrativo provinciale di lavoro;
b) dagli interessi attivi sui proventi medesimi;
c) dagli interessi di mora per ritardi nei versamenti al fondo anzidetto, nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
d) dai finanziamenti e dalle sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e privati;
dalle somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente.
ART. 7 (Patrimonio sociale)
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio dell’Ente scuola per le industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è costituito:
- dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano
in proprietà dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno;
- dagli avanzi di gestione presenti e futuri del Fondo Ente Scuola;
- dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- dai beni mobili e dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno.
Il patrimonio dell’Ente scuola per le industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è costituito:
- dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano
in proprietà dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno;
- dagli avanzi di gestione presenti e futuri del Fondo Ente Scuola;
- dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- dai beni mobili e dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno.
ART. 8 (Consiglio di amministrazione)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a) composizione : L’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da 12 membri designati: n.6 dall’associazione Costruttori Edili di Salerno; n.6 dall’Associazione Sindacali Fillea CGIL, Filca Cisl e Feneal Uil in misura paritetica fra loro. Uno fra i membri dall’Associazione provinciale Costruttori edili assumerà, su designazione di questa, le funzioni di Presidente ed uno fra i membri nominati dai summenzionati Sindacati dei lavoratori edili, su designazione di questi, assumerà le mansioni di Vice Presidente.
b) durata dell’incarico: i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati. E’ però facoltà delle associazioni Sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
c) gratuità delle cariche: tutte le cariche sono gratuite;
d) attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: il Consiglio provvede all’Amministrazione ed alla gestione dell’Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di: amministrare il Contributo per la formazione professionale ed il patrimonio dell’Ente; provvede alla compilazione ed all’approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell’Ente; curare e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente statuto; curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi, nazionali e territoriali, accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L.del debito pubblico, con facoltà di esonerarei conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali,transigere e compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne, appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili; acquistare vendere e costruire immobili; promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente; assumere e licenziare il personale dell’Ente; approvare il piano generale delle attività dell’Ente nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto sulla base della disponibilità finanziaria dell’esercizio e portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione, successivamente trasmesso al Formedil nazionale e regionale e alle parti sociali nazionali.
e) convocazione : IL Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesta dal Presidente o dal Vice Presidente o da almeno tre menbri del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare rappresentanti e funzionari delle organizzazioni stipulanti in qualità di esterti.
deliberazioni: per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessarie la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze si redige processo verbale, da trascriversi in apposito registro, e da sottoscriversi dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
a) composizione : L’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto da 12 membri designati: n.6 dall’associazione Costruttori Edili di Salerno; n.6 dall’Associazione Sindacali Fillea CGIL, Filca Cisl e Feneal Uil in misura paritetica fra loro. Uno fra i membri dall’Associazione provinciale Costruttori edili assumerà, su designazione di questa, le funzioni di Presidente ed uno fra i membri nominati dai summenzionati Sindacati dei lavoratori edili, su designazione di questi, assumerà le mansioni di Vice Presidente.
b) durata dell’incarico: i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati. E’ però facoltà delle associazioni Sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
c) gratuità delle cariche: tutte le cariche sono gratuite;
d) attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: il Consiglio provvede all’Amministrazione ed alla gestione dell’Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di: amministrare il Contributo per la formazione professionale ed il patrimonio dell’Ente; provvede alla compilazione ed all’approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell’Ente; curare e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente statuto; curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi, nazionali e territoriali, accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L.del debito pubblico, con facoltà di esonerarei conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali,transigere e compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne, appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili; acquistare vendere e costruire immobili; promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente; assumere e licenziare il personale dell’Ente; approvare il piano generale delle attività dell’Ente nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto sulla base della disponibilità finanziaria dell’esercizio e portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione, successivamente trasmesso al Formedil nazionale e regionale e alle parti sociali nazionali.
e) convocazione : IL Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesta dal Presidente o dal Vice Presidente o da almeno tre menbri del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare rappresentanti e funzionari delle organizzazioni stipulanti in qualità di esterti.
deliberazioni: per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative, è necessarie la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze si redige processo verbale, da trascriversi in apposito registro, e da sottoscriversi dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
ART. 9 (Presidente)
PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dall’art.8 - lett. B. Spetta la Presidente di:
- rappresentare l’Ente Scuola di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- sovraintendere all’applicazione del presente Statuto;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- dare esecuzione di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del consiglio di Amministrazione.
- In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto di volta in volta ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalla Associazione Costruttori Edili, tutte o parte delle sue funzioni.
Il Presidente dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dall’art.8 - lett. B. Spetta la Presidente di:
- rappresentare l’Ente Scuola di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- sovraintendere all’applicazione del presente Statuto;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- dare esecuzione di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del consiglio di Amministrazione.
- In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare per iscritto di volta in volta ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalla Associazione Costruttori Edili, tutte o parte delle sue funzioni.
ART. 10 (Vice presidente)
VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente dura in carica tra anni, salvo quanto previsto dall’art.8 - lett. B. Spetta al Vice Presidente di:
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
- In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
Il Vice Presidente dura in carica tra anni, salvo quanto previsto dall’art.8 - lett. B. Spetta al Vice Presidente di:
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
- In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione tra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.
ART. 11 (Segretario)
SEGRETARIO
Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti o nella persona del Direttore e provvede alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio stesso, curando la conservazione del relativo registro.
Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti o nella persona del Direttore e provvede alla redazione dei verbali delle sedute del Consiglio stesso, curando la conservazione del relativo registro.
ART. 12 (Collegio dei sindaci)
COLLEGIO DEI SINDACI
a) composizione: il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente uno dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Salerno che deve essere iscritto nei ruoli dei revisori ufficiali dei Conti, su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, e che assumerà le funzioni di Presidente: uno dalla Associazione dei Costruttori Edili di Salerno ed uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Le organizzazioni provinciali di categoria designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte industriale e uno di parte operaia), destinati a sostituire i Sindaci effettivi e eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
b) compensi: ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio.
c) durata: i Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Attribuzioni: i Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire subito dopo il Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni. Il consiglio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’Ente Scuola per controllare la corrispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci devono essere invitati e possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.
a) composizione: il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente uno dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Salerno che deve essere iscritto nei ruoli dei revisori ufficiali dei Conti, su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, e che assumerà le funzioni di Presidente: uno dalla Associazione dei Costruttori Edili di Salerno ed uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Le organizzazioni provinciali di categoria designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte industriale e uno di parte operaia), destinati a sostituire i Sindaci effettivi e eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
b) compensi: ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio.
c) durata: i Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Attribuzioni: i Sindaci esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire subito dopo il Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni. Il consiglio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’Ente Scuola per controllare la corrispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci devono essere invitati e possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.
ART. 13 (Direttore)
DIRETTORE
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione all’infuori dei suoi componenti, su designazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente:
a) è responsabile dell’organizzazione, del funzionamento e della direzione dell’Ente, svolgendo inoltre compiti di carattere generale affidati dal Consiglio di Amministrazione;
b) propone il piano generale delle attività dell’ente sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione;
c) cura l’attuazione del piano generale dell’attività dell’Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
d) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
e) cura i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
f) attiva relazioni con Enti Pubblici e privati, con il Formedil Nazionale e i Formedil regionali;
g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto al voto. Le ulteriori attribuzioni ed il trattamento economico del direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione all’infuori dei suoi componenti, su designazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente:
a) è responsabile dell’organizzazione, del funzionamento e della direzione dell’Ente, svolgendo inoltre compiti di carattere generale affidati dal Consiglio di Amministrazione;
b) propone il piano generale delle attività dell’ente sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione;
c) cura l’attuazione del piano generale dell’attività dell’Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
d) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
e) cura i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
f) attiva relazioni con Enti Pubblici e privati, con il Formedil Nazionale e i Formedil regionali;
g) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto al voto. Le ulteriori attribuzioni ed il trattamento economico del direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 14 (Personale dell'ente scuola)
PERSONALE DELL'ENTE SCUOLA
L’assunzione del personale dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è fatta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore sulla base di criteri di professionalità. Al personale dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno deve essere assicurato un trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale conforme alla legge tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
L’assunzione del personale dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è fatta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore sulla base di criteri di professionalità. Al personale dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno deve essere assicurato un trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale conforme alla legge tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.
ART. 15 (Amministrazione)
AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno spettano al Consiglio di Amministrazione. I singoli atti amministrativi dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca, devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente. Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.
L’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno spettano al Consiglio di Amministrazione. I singoli atti amministrativi dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca, devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente. Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 16 (Esercizi finanziari e bilanci)
ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI
Gli esercizi finanziari dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno decorrono dal primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da approvarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, e cioè entro il 30 aprile di ciascun anno.
Entro un mese dall’approvazione deve essere inviato alle Organizzazioni Sindacali interessate, accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella dei Sindaci.
I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendimento economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese di esercizio finanziario cui si riferiscono.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.
Gli esercizi finanziari dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno decorrono dal primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo da approvarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, e cioè entro il 30 aprile di ciascun anno.
Entro un mese dall’approvazione deve essere inviato alle Organizzazioni Sindacali interessate, accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella dei Sindaci.
I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendimento economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese di esercizio finanziario cui si riferiscono.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.
ART. 17 (Liquidazione)
LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni Sindacali interessate, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Scuola. Dovrà operarsi senz’altro la messa in liquidazione qualora l’ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale. In caso di liquidazione, le Organizzazioni Sindacali competenti provvederanno alla nomina di due liquidatori, dei quali uno nominato dall’organizzazione di parte industriale e uno dalle organizzazione di parte operaia: trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Salerno. Le Organizzazioni Sindacali determineranno, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente Scuola per le industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l’operato.
Il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
La messa in liquidazione dell’Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni Sindacali interessate, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Scuola. Dovrà operarsi senz’altro la messa in liquidazione qualora l’ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale. In caso di liquidazione, le Organizzazioni Sindacali competenti provvederanno alla nomina di due liquidatori, dei quali uno nominato dall’organizzazione di parte industriale e uno dalle organizzazione di parte operaia: trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Salerno. Le Organizzazioni Sindacali determineranno, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente Scuola per le industrie Edilizie ed Affini della provincia di Salerno, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificheranno l’operato.
Il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
ART. 18 (Modificazioni dello statuto)
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’ art. 1 sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e del Formedil Nazionale.
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’ art. 1 sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e del Formedil Nazionale.
ART. 19 (Norma di rinvio)
NORMA DI RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
Dubbi o curiosità? Parliamone.
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