Prima assunzione nel cantiere edilizio

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Sospensione dell’attività imprenditoriale: requisiti, limiti e nuove procedure

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3/2021, condivisa dal Ministero del Lavoro, chiarisce che non sono più considerati irregolari (ai fini della sospensione) i lavoratori per i quali non è prevista la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.


Qui i dettagli (circ. n. 3/2021)



16 ore di formazione pre-ingresso

I nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il settore delle costruzioni prevedono, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, l’obbligo a carico delle imprese, di far frequentare alle persone senza precedenti esperienze di lavoro in edilizia, due giornate di formazione (16 ore) prima che inizi il rapporto di lavoro.

Le 16 ore di formazione verranno svolte nel laboratorio della Scuola Edile (Salerno, via Brignano Superiore). Verranno illustrate e insegnate le mansioni di base che normalmente svolge un neoassunto nel primo periodo di lavoro. L’attestato che la scuola edile rilascerà al termine del corso di 16 ore permetterà all’impresa di dimostrare di aver assolto all’obbligo di formazione iniziale alla sicurezza previsto dal nuovo Testo Unico.

Le 16 ore, gratuite, verranno frequentate dal lavoratore prima del primo giorno di assunzione e non avranno pertanto alcun peso economico per l’impresa.

Il Ministero del Lavoro e l’INAIL hanno fatto propria l’iniziativa di formazione delle 16 ore e sono titolari dell’iniziativa insieme al sistema delle scuole edili.


Nel caso che una impresa proceda a una assunzione di un lavoratore, senza precedenti esperienze in edilizia, dovrà, almeno tre giorni prima del primo giorno di assunzione, ovvero dell’inizio effettivo del lavoro:

  • richiedere al lavoratore di frequentare il corso presso la scuola edile nella data scelta, consegnandogli la scheda informativa e la comunicazione di assunzione allegate alla presente (all. 1a e 1b); inviare subito per conoscenza (via fax o e-mail) la comunicazione di assunzione alla scuola edile (via fax o tramite l'indirizzo mail eses@eses.it);
  • inviare via fax o e-mail la comunicazione di assunzione con anticipo di almeno tre giorni alla Cassa Edile (numero fax +39 089 794844 e indirizzo mail info97@cassaedilesalernitana.it);
  • inviare via telematica la comunicazione unica obbligatoria al centro per l’impiego (con anticipo di almeno un giorno sulla data di assunzione).
  • Avere in cantiere, sin dal primo minuto di lavoro, lavoratori formati e certificati per quanto riguarda le basi pratiche del mestiere e gli adempimenti di formazione alla sicurezza, è senza dubbio utile per l’impresa e di fatto indispensabile a seguito del nuovo quadro normativo (D.lgs 81/08 e 231/01).                 
  • I nostri uffici sono a completa disposizione per ogni chiarimento e assistenza sulla nuova procedura (riferimento: Rosanna Orlando).

Nuovi CCNL dell’edilizia: "16 ore di formazione prima dell’assunzione"Scarica qui la programmazione dei corsi e tutta la documentazione necessaria alle imprese e ai consulenti del lavoro per consentire la frequenza delle persone interessate.

Contatti

Novità legislative: i contratti di lavoro a contenuto formativo

Il rinnovo contrattuale del 20 maggio 2004, nel recepire le innovazioni introdotte dalla normativa nazionale in materia mercato del lavoro (legge30/2003, D.lgs 276/2003), di istruzione e formazione professionale ( legge 17/05/1999 n. 144, D.P.R 12/07/2000 n. 257 legge n. 53/2003, )e, nel riconoscere l’importanza, ai fini dello sviluppo dell’intero settore dell’edilizia, della qualificazione, riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori, ha riorganizzato gli articoli sulla formazione professionale rivedendo e valorizzando, nel contempo, le funzioni demandate agli organismi paritetici di settore, Scuole Edili, Formedil e Formedil regionali.

Nell’ambito della strategia europea di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, i contratti a contenuto formativo sono stati, pertanto, sostanzialmente modificati al fine di renderli sempre più vicini, da una parte alle esigenze delle imprese e dall’altra, alle aspettative dei giovani di disporre di una preparazione in linea con le esigenze del mercato.

La riforma del mercato del lavoro riconduce i contratti a contenuti formativi esclusivamente nell’ambito di:

  • 1. Contratto di apprendistato (Riferimenti legge 25/55; legge 196/97; D.Lgs 276/2003; allegato XVII accordo del 20/05/2004 di rinnovo del CCNL edili del 29/01/2000)

    Il contratto di apprendistato (art. da 47 a 53 D.Lgs.276/2003 – art. 93 CCNL)

    L’Istituto dell’apprendistato, dovendo assurgere a strumento di integrazione di attività formativa e lavorativa, valevole non solo ai fini del riconoscimento di una qualifica, ma anche per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e per l’alta formazione, è stato completamento innovato ed articolato in tre tipologie contrattuali:


    1. contratto per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

    2. contratto di apprendistato professionalizzante;

    3. contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione.


    A) APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

    Questa tipologia contrattuale, finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale, si colloca all’interno della riforma dell’obbligo scolastico per cui presenta una operatività condizionata dalla soluzione di aspetti strettamente connessi alla legge n. 53/2003 (quali ad esempio la durata dei percorsi formativi).


    CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO

    giovani ed adolescenti che non hanno concluso la scuola d’obbligo ed intendono utilizzare questa modalità per concludere il proprio iter scolastico. L’età minima è di 15 anni, l’età massima, pur non essendo esplicitamente indicato dalle norme, è di 18 anni.


    DURATA

    La durata massima potenziale è di tre anni ed è determinata dalla qualifica professionale da conseguire, dal titolo di studio, dai crediti professionali e formativi acquisiti,


    ASPETTI FORMATIVI

    La durata della formazione è di 240 ore annue. Essa dovrà svolgersi in via prioritaria presso le Scuola Edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi definiti a livello nazionale.



    B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

    Sarà sicuramente la tipologia contrattuale più diffusa, giacché prescinde dalla necessità del giovane di utilizzare il periodo di formazione sul lavoro per esigenze di tipo scolastico.


    CHI PUO’ ESSERE ASSUNTO

    i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ( diminuiti a 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale) che, avendo completato il proprio percorso scolastico, intendono acquisire direttamente sul campo una specifica qualificazione professionale.


    DURATA

    In virtù del rinvio operato dal 3° comma dell’art. 49 del D.Lgs 276/2003, l’art. 93 del CCNL edili fissa la durata del contratto di apprendistato professionalizzante in:


    - Tre anni per il conseguimento di qualifiche finali del secondo livello;

    - Quattro anni il conseguimento di qualifiche finali del terzo livello;

    - Cinque anni il conseguimento di qualifiche finali dal quarto livello;


    ASPETTI FORMATIVI

    La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue;

    C) APPRENDISTATO PER LA ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE.

    Questa tipologia contrattuale, come la prima, si inserisce nel quadro della riforma dell’istruzione e formazione e più esattamente nella previsione di cui alla lettera g) dell’art. 2 della legge n. 53/2003, dove è previsto per il conseguimento del diploma anche il percorso scuola-lavoro e l’apprendistato.

    La durata e la regolamentazione di questa tipologia contrattuale sono rimesse alle regioni, in accordo con le associazioni datoriali, le università e le altre istituzioni formative.



    1.1 PARTE COMUNE ALLE TRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI – NOVITA’

    Possono essere effettuate assunzioni in tutti i settori di attività.

    Non è più necessaria la preventiva autorizzazione da parte del SIL della Direzione Provinciale del Lavoro.

    Il numero degli apprendisti non può essere superiore a uno in mancanza di lavoratori qualificati e specializzati.

    Forma scritta del contratto contenente l’indicazione della prestazione lavorativa e il piano individuale di formazione;

    Il piano individuale formativo deve comprendere la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor.

    I criteri ai quali i soggetti pubblici e le parti sociali devono fare riferimento nella regolamentazione dei profili formativi sono abbastanza simili per tutte e tre le tipologie di apprendistato, con l’eccezione della c.d. “formazione formale” che è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali, un po’ più generale rispetto

    La formazione professionale deve svolgersi in via prioritaria presso le Scuola Edile secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi definiti a livello nazionale.

    Presenza di un tutor aziendale con competenze adeguate e certificate ( è prevista una formazione non inferiore a 12 ore e non superiore a 24 ore da effettuarsi presso le Scuole Edili).

    Certificazione e registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo individuale ai fini del riconoscimento di crediti formativi per il passaggio da un sistema all’altro di istruzione.

    Applicazione della precedente normativa in materia in carenza della nuova regolamentazione.



    1.2 INCENTIVI ECONOMCI E NORMATIVI

    Nell’ambito della nuova normativa il contratto di apprendistato conserva gli incentivi normativi, retribuitivi e contributivi previsti dalla legge n. 196/97. Tuttavia, a differenza di quanto avveniva in passato il riconoscimento non è automatico ma soggetto alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni.


    Incentivi normativi

    I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative e istituti (legge 68/1999-collocamento disabili-; art. 18 legge n. 300/70 licenziamento; art. 1 legge 223/91 Cigs)


    Incentivi economici

    Per il settore industria l’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.

    Nell’ipotesi di primo inserimento, il trattamento economico è pari a quello

    - del 1° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello

    - del 2° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 4° livello

    - del 3° livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 5° livello


    Per il settore dell’artigianato: il trattamento economico continua ad essere pari ad una percentuale, crescente per semestre, della retribuzione prevista per il lavoratore qualificato,


    Incentivi contributivi

    Per le imprese artigiane l’assicurazione continua ad essere a carico della Regione fatta eccezione del solo contributo per la tutela delle lavoratrici madri, pari a € 0,017.

    Per le imprese industriali è previsto un contributo settimanale in misura fissa soggetto ad adeguamento annuale. Per l’anno 2004 è pari a € 2,88 (con ass. Inail) e a 2,79 (senza ass.Inail)

    Nell’ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla data di trasformazione.


    1.3 SANZIONI

    Il Decreto Legislativo del 3 settembre 2004 (in attesa di pubblicazione sulla G.U.), correttivo dell’art. 53 del d.Lgs 276/2003 prevede, per l’ipotesi di mancata partecipazione alle iniziative di formazione per responsabilità del datore di lavoro, che lo stesso è tenuto a versare “la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100%”.

    Il citato Decreto Legislativo del 3 settembre 2004, tuttavia, non ha eliminato la dimenticanza in cui è incorso il D.Lgs n. 276/2003 di costituzione a tempo indeterminato “ab inizio” del rapporto di lavoro in caso di carenza formativa.

  • 2. Contratto di inserimento. (D.Lgs 276/2003; allegato XX accordo del 20/05/2004 di rinnovo del CCNL edili del 29/01/2000)

    Il contratto di inserimento (art. da 54 a 59 D.LGS. 276/2003)

    Il contratto di inserimento rappresenta una nuova modalità di assunzione introdotta dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Si caratterizza per la presenza di un progetto individuale, definito con il consenso del lavoratore, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

    Tale tipologia contrattuale sostituisce integralmente la normativa sui contratti di formazione e lavoro che resta applicabile esclusivamente per il settore pubblico e della quale recepisce gli incentivi economici e normativi.


    2.1 CARATTERISTICHE E OBBLIGO FORMATIVO

    Il contratto di inserimento deve avere, a pena di nullità, forma scritta e contenere l’indicazione precisa del progetto individuale di inserimento che, ai sensi dell’art. 6 dell’ A.I. dell’11 febbraio 2004 e del successivo Allegato Venti dell’Accordo del 20 maggio 2004 di rinnovo del CCNL del 29/01/2000, deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico.

    Quanto alla collocazione temporale si ritiene che la stessa, sia per la formazione teorica, ( da effettuare presso Scuole Edili sulla base del programma predisposto dal Formedil) che per l’addestramento specifico, debba essere riferita a tutta la durata del contratto, fatta salva la sola formazione in materia di prevenzione antinfortunistica che deve essere svolta nella fase iniziale del rapporto.


    2.2 DATORI DI LAVORI INTERESSATI

    I contratti di inserimento possono essere stipulati da imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, enti pubblici economici, enti di ricerca, associazioni professionali.


    2.3 SOGGETTI INTERESSATI

    Possono essere assunti con contratto di inserimento

    a) Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

    b) Disoccupati di lunga durata fina a 32 anni;

    c) lavoratori con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro

    d) lavoratori che desiderano intraprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;

    e) donne di qualsiasi età residenti in un’area in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

    f) persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.


    2.4 DURATA

    Il contratto di inserimento ha durata non inferiore a nove mesi e non superiore a 18 mesi ( elevabile a 36 per i portatori di handicap) non è rinnovabile ed è prorogabile solo nel limite della durata massima.


    2.5 INCENTIVI

    Come per il contratto di apprendistato sono previsti incentivi 

    Economici

    La categoria di inquadramento sarà quella dell’operaio comune per i contratti il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e, dell’operaio qualificato per i contratti il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello. Per i contratti finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.

    Normativi

    I lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti.


    Contributivi

    Trovano applicazione gli incentivi economici previsti in materia di contratto di formazione e lavoro, escluso i giovani di 18-29 anni.


    2.6 SANZIONI

    Il D.Lgs del 03 settembre 2004, correttivo del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 55, comma 5 del decreto n. 276/2003, prevede per l’ipotesi di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento la sanzione del versamento di una differenza contributiva del tutto analoga a quella prevista per l’apprendistato.

    La fattispecie delle “gravi inadempienze” ricorre ogni qual volta sia stato accertato un notevole scostamento rispetto al piano individuale sottoscritto dalle parti.

    Va chiarito, infine, che nell’ipotesi in cui si configuri una non conformità del progetto individuale di inserimento stabilito dalle parti alle modalità di fonte collettiva non si presenta possibile configurare la fattispecie del contratto di inserimento di cui è elemento essenziale un progetto conforme alle previsione collettive e amministrative.

    La formazione eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil.


    IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE È GIÀ OPERATIVO

    La legge del 14 maggio 2005 n. 80, recante disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale ha disposto, intervenendo sull’art. 49 del D.Lgs n. 276/2003, che “fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ciò significa che dalla data del 15 maggio 2005 le imprese edile ed affini possono instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante, a prescindere dalle regolamentazioni regionali, nel rispetto, tuttavia, della disciplina prevista dall’art. 93 del CCNL del 20/05/2004 (imprese industriali) o dell’allegato “D” al CCNL del 1/10/2004 (imprese artigiane).


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